Bonus facciate 2021: come funziona, chi può accedere e come
La legge di Bilancio 2021 ha prorogato il Bonus Facciate fino al 31 dicembre 2021, senza modifiche rispetto a quanto indicato dalla legge di Bilancio 2020. Ecco una piccola guida per capire a chi spetta e quali sono gli adempimenti
Sono tante le persone che si chiedono, ormai da mesi, che cos’è il Bonus Facciate e come fare per accedere: con questo articolo facciamo un po’ di chiarezza su come funziona la detrazione e a chi spetta.
Il Bonus Facciate è sostanzialmente uno sconto fiscale indirizzato a tutti coloro che intendono rinnovare il lato estetico degli edifici delle città del nostro Paese. L’incentivo consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti a tal fine durante gli anni 2020/21.
Per accedere a tale bonus esistono però dei limiti e delle regole da rispettare. Ecco quali sono nel dettaglio…
Come funziona il Bonus Facciate 2021
Il Bonus Facciate, contenuto nella Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 e in vigore dal 1° gennaio 2020, è una detrazione fiscale (Irpef) del 90% per chi effettua lavori di rifacimento della parte esterna di un edificio. La legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, comma 59) ha prorogato tale detrazione fino al 31 dicembre 2021, senza modifiche rispetto a quanto indicato dalla legge di Bilancio 2020.
Il provvedimento viene presentato dall’Agenzia delle Entrate come “il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città”: è concesso infatti in seguito ad interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna di un edificio, non solo per interventi di risparmio energetico ma anche per lavori di manutenzione come pulitura o tinteggiatura.
L’intento è quindi quello di riqualificare il patrimonio edilizio esistente attraverso un incentivo che si va ad affiancarsi ai già esistenti bonus ristrutturazioni ed ecobonus.
Chi può beneficiare del Bonus Facciate 2021
Possono accedere alla detrazione del Bonus Facciate tutti gli inquilini, i proprietari, residenti e non nel territorio dello Stato, sia persone fisiche sia le imprese, purché sostengano effettivamente le spese e queste siano documentate sulle fatture e sui bonifici. Ecco in particolare quali sono i soggetti interessati alla detrazione:
- il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado), purché la convivenza sussista al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se precedente;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.
- il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
- chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Quali interventi sono ammessi alla detrazione del Bonus Facciate
In riferimento alle parti degli edifici, gli interventi di recupero o restauro possono essere effettuati sulla facciata esterna degli edifici esistenti, sulle parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale inclusi quelli strumentali. In particolare devono essere effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio ossia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio e sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus può essere fruito anche per interventi realizzati sulle facciate laterali dell’edificio anche se le stesse siano solo parzialmente visibili dalla strada. Tali interventi devono essere realizzati sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
In riferimento invece alla tipologia degli interventi oggetto della detrazione, ecco quali sono previsti dal dispositivo:
- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi;
- consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
- interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici;
- sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento.
Tra questi rientrano anche il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e la verniciatura della ringhiera in metallo e il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino, trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi, nonché per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie della facciata del fabbricato in condominio e per il trattamento dei ferri dell’armatura.
La detrazione spetta inoltre per:
- la rimozione, l’impermeabilizzazione e il rifacimento del pavimento e delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini;
- le spese di pulitura e riverniciatura dello sporto del tetto e del muro della facciata esterna dell’edificio anche se solo parzialmente visibile dalla strada;
- le spese sostenute per l’isolamento dello sporto di gronda e per i lavori aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici.
Quali lavori sono esclusi dalla detrazione del Bonus Facciate
Sono esclusi gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, ovvero tutti gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché gli interventi per il rifacimento di terrazzi e lastrici solari, che sono pareti orizzontali.
Sono escluse inoltre dal Bonus Facciate le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e delle persiane e di pulitura e tinteggiatura del muro di cinta.
Bonus Facciate: i limiti relativi alle zone di ubicazione degli edifici
Il Bonus Facciate si riferisce esclusivamente ai lavori effettuati su edifici ubicati nelle Zone A e B (tali zone sono indicate in modo specifico nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle Zone A o B del territorio nel quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti e non può essere attestata da un ingegnere o un architetto.
La Zona A è relativa alle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
La Zona B è relativa invece alle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Per tutte le altre Zone non è possibile accedere al Bonus Facciate.
Quali adempimenti sono previsti per accedere al Bonus Facciate
Persone fisiche: per avere diritto alla detrazione, le persone fisiche devono provvedere ai pagamenti delle spese attraverso bonifico bancario o postale, anche “on line”, che deve riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.
Titolari di reddito d’impresa: non sussiste invece l’obbligo di pagamento tramite bonifico bancario per i titolari di reddito d’impresa.