Riscaldamento domestico e burocrazia
Il conto termico, quell’insieme di incentivi statali finalizzati a spingere i cittadini a sfruttare energia termica da fonti rinnovabili, viene attualmente disciplinato da due nuove normative
Il risparmio energetico passa anche dall’utilizzo di sistemi per il riscaldamento domestico concepiti in modo tale che il loro funzionamento abbia un impatto ambientale minimo.
Per questo motivo il conto termico, ossia quell’insieme di incentivi statali finalizzati a spingere i cittadini a sfruttare, almeno per quanto riguarda quest’ambito, un’energia termica pulita scaturente da fonti rinnovabili, viene attualmente disciplinato da due nuove normative.
Riscaldamento domestico: i nuovi decreti
Alcuni Decreti Ministeriali introdotti tra il 2016 ed il 2017 (DM 16 febbraio 2016 nonché DM 186/2017) ed entrati finalmente in vigore il 2 gennaio 2019, stabiliscono che per continuare a far parte (o per richiedere l’ammissione alla lista) del Catalogo Apparecchi sarà necessario essere in possesso di specifiche certificazioni ambientali da presentare in occasione dell’imminente aggiornamento del sito GSE (Gestione dei Servizi Energetici).
Non saranno infatti tenute in considerazione richieste di Conto Termico prive di tale documentazione. Quest’ultima riguarda qualsiasi dispositivo utilizzato per il riscaldamento domestico.
Come ottenere la certificazione?
Il DM 186/2017 stabilisce che ciascuna casa produttrice attiva nella progettazione, nella costruzione e nella vendita di generatori di calore è tenuta a richiedere ad un qualsiasi ente ufficiale preposto al controllo della sostenibilità di tale genere di apparecchi il rilascio della suddetta certificazione ambientale. Chiaramente quest’ultima verrà concessa all’azienda e quindi al marchio e al modello di calorifero in questione soltanto dopo un controllo tecnico mediante il quale sarà possibile assegnare all’oggetto una classe di qualità ed un certificato ambientale. Questa operazione deve trovare esecuzione in un tempo massimo di 9 mesi.
Una volta ottenuta tale documentazione, la casa produttrice è tenuta a riportare l’esito della stessa sul libretto di installazione. In particolare ciascun utente dovrà ricavare da questo opuscolo la classe di appartenenza dell’apparecchio, l’iter di gestione dell’oggetto in questione, i livelli di prestazioni emissive, il cosiddetto regime di funzionamento ottimale, le modalità di regolazione e le varie configurazioni impiantistiche possibili.
Soltanto a questo punto sarà possibile certificare il proprio risparmio energetico scegliendo di acquistare un apparecchio piuttosto che un altro.
Aggiornamenti GSE
Il successivo aggiornamento GSE terrà ovviamente conto quindi del possesso di tale certificazione. E’ comunque possibile sfruttare una finestra temporale per esibire attestazioni riguardanti apparecchiature precedentemente incluse nell’elenco.
Qualora entro i tempi stabiliti dalla legge non si riuscisse a produrre alcuna documentazione che attesti l’avvenuto risparmio energetico dovuto ai caloriferi si verrebbe quindi esclusi dal conto termico e si perderebbero tutti gli incentivi statali annessi.