Bonus ristrutturazioni: la procedura di richiesta all’Enea

I dubbi in particolare sembrano riguardare soprattutto l’eventuale perdita di diritto al bonus ristrutturazioni una volta trascorsi i 90 giorni di cui sopra

bonus ristrutturazioni

Quando si richiede un bonus ristrutturazioni è necessario inviare all’Enea (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente) dei dati relativi agli interventi edilizi effettuati e volti alla riqualificazione energetica del proprio immobile. La sottrazione a questa procedura, nonostante essa sia obbligatoria, non comporta penalità di sorta per l’utente né tanto meno determina per quest’ultimo il decadimento del diritto al bonus.

Tale cavillo è stato recentemente chiarito dall’Agenzia dell’Entrate che ha riassunto le cause e gli effetti del mancato contatto con l’Enea all’indomani dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione condensandoli nella cosiddetta Risoluzione 46/E del 18 aprile 2019.

Ma perché allora la procedura standard continua a prevedere la necessità di inviare comunicazione all’Enea circa i suddetti dati? Tale obbligo, a questo punto fittizio, nasce insieme alla Legge di Bilancio del 2018. Essa prevede che l’utente invii una comunicazione dei lavori di riqualificazione energetica effettuati in un immobile al fine di ottenere una detrazione pari al 50% sulle spese sostenute. Tale sgravio può essere erogato anche a coloro i quali decidano di acquistare elettrodomestici intelligenti e capaci di assicurare un buon risparmio energetico. La comunicazione in questione va inviata tramite internet entro e non oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori o dall’avvenuto collaudo.

Ciò che non torna nella normativa è però l’effettiva rilevanza fiscale di questa comunicazione. I dubbi in particolare sembrano riguardare soprattutto l’eventuale perdita di diritto al bonus ristrutturazioni una volta trascorsi i 90 giorni di cui sopra.

Mancata comunicazione all’Enea

La domanda a questo punto sorge spontanea: cosa succede se l’utente per un qualsiasi motivo non comunicasse all’Enea il compimento dei suddetti lavori? Come accennato il precedenza il mancato dialogo tra utente ed Enea non determina alcuna penalizzazione in termini di perdita del diritto di detrazione fiscale dato che lo stesso utente non può in alcun modo essere sanzionato per il mancato invio di comunicazioni riguardanti lo svolgimento di lavori di riqualifica energetica di un immobile all’Enea.

Il DM 41/1998, decreto a cui in tal caso si fa riferimento, stabilisce infatti che la detrazione di cui sopra può essere negata agli utenti in svariati casi, ma non menziona mai la trasmissione mancata o tardiva della comunicazione in oggetto. Stesso discorso vale per il DI 63/2013, altra normativa a cui far riferimento in caso di richiesta di bonus ristrutturazioni.

Insomma: chiunque avesse omesso o dimenticato di attenersi a tale procedura può comunque dormire sonni tranquilli…